IL TRUST PER SOGGETTI DEBOLI
28-06-2015 16:19 - Archivio
Prof. Alceste Santuari Docente di diritto dell´economia degli enti non profit Università di Bologna - sede di Forlì alceste.santuari@unibo.it
Il Trust "Per trust s´intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell´interesse di un beneficiario o per un fine specifico”
(Art. 2 Legge 16 ottobre 1989, n. 364, ratifica della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985)
Il Trust "Per trust s´intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell´interesse di un beneficiario o per un fine specifico”
(Art. 2 Legge 16 ottobre 1989, n. 364, ratifica della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985)
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