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Semplificazione, finalmente il decreto: ecco cosa cambia per i disabili

12-07-2014 14:31 - Archivio
Finalmente, è proprio il caso di scriverlo, è stato approvato il decreto-legge sulla semplificazione e la trasparenza amministrativa. Una parte del decreto legge 24 giugno 2014 n° 90, l´articolo 25, è interamente dedicato ai soggetti disabili. Ecco cosa cambia.
La prima parte dell´articolo è relativa alle patenti di guida per le persone disabili. Si richiede nelle commissioni mediche locali la presenza di "un rappresentante designato delle associazioni di persone con invalidità esperto in materia". La partecipazione è a titolo gratuito.
Un´importante novità è contenuta nel secondo comma, qualora al cittadino siagià stata certificata la disabilità ("situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica") non ci sarà bisogno di ripetere la visita per la certificazione e il rinnovo della patente avverrà come per i cittadini "normodotati".
Nessuna novità per la durata della patente, resta uguale a quella prevista in questi casi.
Il terzo comma è dedicato ai parcheggi. La disposizione impone al Comune di stabilire un numero di parcheggi gratuiti da destinare a cittadini disabili nelle zone dove gli altri posti sono a pagamento, si tratta di un posto ogni 50 su 50 disponibili. Spetta invece al comune la decisione di lasciare la gratuità della sosta per i disabili, nei parcheggi a pagamento, qualora i posti a loro destinati risultino tutti occupati.
Il quarto comma riguarda i certificati provvisori per i permessi e i congedi lavorativi. La norma impone la presentazione del verbale di handicap se si vogliono ricevere le agevolazioni in ambito lavorativo. Prima del decreto legge di giugno, erano presenti alcuni paradossi per quel che riguardava la presentazione del verbale. Il limite per la pronuncia della commissione su un´eventuale disabilità passa da 90 a 45 giorni dalla presentazione della richiesta, l´accertamento della disabilità può essere effettuato dal medico. Le Commissioni, poi, possono rilasciare un certificato provvisorio, prima ancora di quello definitivo. Viene, inoltre, estesa la validità dei congedi retribuiti.
I comma 5 e 6, invece, riguardano i minori e i neomaggiorenni. Prima del decreto n° 90 del 2014, il minore, dopo il compimento dei 18 anni, era costretto a doversi sottoporre a una nuova visita pena la revoca dell´indennità. Nel decreto legge, invece, si stabilisce che il minore a cui viene riconosciuta "l´indennità di accompagnamento [...] sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari". Dunque non ci sarà più bisogno di fare visite, ma solo di presentare la domanda per richiedere l´indennità.
Il comma 7 in sostanza modifica la legge precedente, 9 agosto 2013 n° 98. Mentre è molto più importante la modifica della legge n° 80 del 2006: i disabili non devono più ripetere visite che sono necessarie per accertare la permanenza del loro handicap. Le situazioni stabilizzate, dunque, non richiedono visite di verifica.
Al comma 8, viene stabilito che sono esonerati dalla revisione tutti coloro i quali soffrono di patologie stabilizzate. Secondo quanto sottolineato da Handylex, la legge che va modificata è il decreto del 2 agosto 2007 che presentava un elenco di patologie per le quali la visita non era esonerata.
I concorsi pubblici sono al centro dell´ultimo comma, il numero 9: chi è affetto da invalidità uguale o superiore all´80% non deve sostenere la prova di pre-selezione prevista dai bandi.

Chiara Laganà


Fonte: Gazzetta Ufficiale, Handy Lex
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