L’obbligo di nominare i supplenti
08-10-2024 10:22 - News
All’inizio di ogni anno scolastico mancano molti insegnanti di sostegno e disciplinari. Sorge quindi la necessità di nominare supplenti, e spesso c’è la prassi sostenuta dalle Circolari Ministeriali di utilizzare docenti a disposizione. Ciò significa, di fatto, perdere ore di lezione. Vi sono però un’importante Sentenza della Corte dei Conti e una successiva Nota Ministeriale che consentono, soprattutto in caso di assenza dell’insegnante per il sostegno, l’immediata nomina di un supplente, con la garanzia della realizzazione del diritto allo studio degli alunni e delle alunne con disabilità
Insegnante di sostegno e studentessaAll’inizio di ogni anno scolastico mancano molti insegnanti di sostegno e disciplinari. Sorge quindi la necessità di nominare supplenti, e spesso c’è la prassi sostenuta dalle Circolari Ministeriali di utilizzare docenti a disposizione. Ciò significa, di fatto, perdere ore di lezione.
C’è però un’interessante Sentenza della Corte dei Conti, l’organo istituzionalmente preposto al controllo e alla sanzione della responsabilità contabile dei pubblici funzionari e quindi pure dei dirigenti scolastici in caso di danno all’erario, determinato da spese ingiustificate. A tal proposito, ripropongo qui di seguito una mia scheda prodotta un po’ di anni fa su tale Sentenza, ma tuttora pienamente valida, ove si sancisce che i Dirigenti Scolastici sono esonerati da responsabilità contabile, se nominano i supplenti dopo il primo giorno di assenza del titolare. (S.N.)
Mentre nella scuola materna ed elementare, in caso di assenze anche brevi dell’insegnante per il sostegno, i Dirigenti Scolastici provvedono alla nomina di supplenti, nella scuola media e in quella superiore, attendono un’assenza di 15 giorni per poter procedere alle nomine. Ciò perché, in base alle ultime Leggi Finanziarie, sino a 15 giorni di assenza il Dirigente deve provvedere a supplire gli assenti con i docenti della scuola. Qualora poi nominino un supplente per un periodo inferiore a 15 giorni, rischiano di pagare personalmente lo stipendio del supplente stesso, in quanto ciò costituirebbe un danno per l’erario.
La Corte dei Conti, con la Sentenza 59/04, ha chiarito in modo inequivocabile i limiti della responsabilità contabile alla quale va incontro un Dirigente Scolastico, dichiarando infatti non punibile uno di essi, condannato in primo grado per avere nominato un supplente per un periodo inferiore a quello previsto dalle norme.
La Corte ha precisato che non si incorre in responsabilità contabile a due condizioni:
° che non vi siano nella scuola docenti con ore a disposizione da poter essere impiegati nelle supplenze;
° che, in tali circostanze, la nomina di un supplente esterno divenga indispensabileper non interrompere l’attività didattica della classe.
Pertanto la nomina, lungi da arrecare un danno all’erario, assicura alla scuola lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, che altrimenti rimarrebbero inadempiute.
Nello stesso senso si è espressa anche la Nota Ministeriale Protocollo n. 14991 del 6 ottobre 2009.
Sia la Sentenza 59/04 della Corte dei Conti, sia la Nota Ministeriale del 6 ottobre 2009 sono importanti, poiché, dando serenità ai Dirigenti Scolastici, consentono, soprattutto in caso di assenza dell’insegnante per il sostegno, l’immediata nomina di un supplente, con la garanzia della realizzazione del diritto allo studio degli alunni e delle alunne con disabilità.
Tali normative sono tanto più importanti, specie dopo che, con la Legge Finanziaria per il 2003, è stato stabilito che tutti i docenti con una cattedra inferiore alle 18 ore non possono avere più ore a disposizione, ma devono essere impegnati sempre in attività di docenza dall’inizio dell’anno scolastico. Non vi saranno quindi più docenti con ore a disposizione e dunque la prima condizione posta dalla Sentenza si verificherà sempre.
Quanto alla seconda condizione, essa non può essere realizzata con talune prassi illegittime tramite le quali, in caso di assenza del docente, si suddivide la classe in più tronconi, mandando gruppi di alunni in altre classi. Con ciò non si garantisce, infatti, il diritto allo studio degli alunni, ma solo un loro “parcheggio” che, se può essere ammissibile nel solo giorno di un’improvvisa assenza del docente, non può accettarsi nei periodi più lunghi. Anzi, ove questa prassi si prolungasse, si potrebbero configurare sia l’interruzione di un pubblico servizio, sia il diritto al risarcimento dei danni per la mancata erogazione del servizio nei metodi e secondo l’orario delle lezioni fissate per legge.
Pertanto i genitori facciano presente ai Dirigenti Scolastici l’esistenza della Sentenza 59/04 della Corte dei Conti e della Nota Ministeriale del 2009, al fine di affermare subito la nomina di un supplente e, in particolare, anche per il sostegno.
Insegnante di sostegno e studentessaAll’inizio di ogni anno scolastico mancano molti insegnanti di sostegno e disciplinari. Sorge quindi la necessità di nominare supplenti, e spesso c’è la prassi sostenuta dalle Circolari Ministeriali di utilizzare docenti a disposizione. Ciò significa, di fatto, perdere ore di lezione.
C’è però un’interessante Sentenza della Corte dei Conti, l’organo istituzionalmente preposto al controllo e alla sanzione della responsabilità contabile dei pubblici funzionari e quindi pure dei dirigenti scolastici in caso di danno all’erario, determinato da spese ingiustificate. A tal proposito, ripropongo qui di seguito una mia scheda prodotta un po’ di anni fa su tale Sentenza, ma tuttora pienamente valida, ove si sancisce che i Dirigenti Scolastici sono esonerati da responsabilità contabile, se nominano i supplenti dopo il primo giorno di assenza del titolare. (S.N.)
Mentre nella scuola materna ed elementare, in caso di assenze anche brevi dell’insegnante per il sostegno, i Dirigenti Scolastici provvedono alla nomina di supplenti, nella scuola media e in quella superiore, attendono un’assenza di 15 giorni per poter procedere alle nomine. Ciò perché, in base alle ultime Leggi Finanziarie, sino a 15 giorni di assenza il Dirigente deve provvedere a supplire gli assenti con i docenti della scuola. Qualora poi nominino un supplente per un periodo inferiore a 15 giorni, rischiano di pagare personalmente lo stipendio del supplente stesso, in quanto ciò costituirebbe un danno per l’erario.
La Corte dei Conti, con la Sentenza 59/04, ha chiarito in modo inequivocabile i limiti della responsabilità contabile alla quale va incontro un Dirigente Scolastico, dichiarando infatti non punibile uno di essi, condannato in primo grado per avere nominato un supplente per un periodo inferiore a quello previsto dalle norme.
La Corte ha precisato che non si incorre in responsabilità contabile a due condizioni:
° che non vi siano nella scuola docenti con ore a disposizione da poter essere impiegati nelle supplenze;
° che, in tali circostanze, la nomina di un supplente esterno divenga indispensabileper non interrompere l’attività didattica della classe.
Pertanto la nomina, lungi da arrecare un danno all’erario, assicura alla scuola lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, che altrimenti rimarrebbero inadempiute.
Nello stesso senso si è espressa anche la Nota Ministeriale Protocollo n. 14991 del 6 ottobre 2009.
Sia la Sentenza 59/04 della Corte dei Conti, sia la Nota Ministeriale del 6 ottobre 2009 sono importanti, poiché, dando serenità ai Dirigenti Scolastici, consentono, soprattutto in caso di assenza dell’insegnante per il sostegno, l’immediata nomina di un supplente, con la garanzia della realizzazione del diritto allo studio degli alunni e delle alunne con disabilità.
Tali normative sono tanto più importanti, specie dopo che, con la Legge Finanziaria per il 2003, è stato stabilito che tutti i docenti con una cattedra inferiore alle 18 ore non possono avere più ore a disposizione, ma devono essere impegnati sempre in attività di docenza dall’inizio dell’anno scolastico. Non vi saranno quindi più docenti con ore a disposizione e dunque la prima condizione posta dalla Sentenza si verificherà sempre.
Quanto alla seconda condizione, essa non può essere realizzata con talune prassi illegittime tramite le quali, in caso di assenza del docente, si suddivide la classe in più tronconi, mandando gruppi di alunni in altre classi. Con ciò non si garantisce, infatti, il diritto allo studio degli alunni, ma solo un loro “parcheggio” che, se può essere ammissibile nel solo giorno di un’improvvisa assenza del docente, non può accettarsi nei periodi più lunghi. Anzi, ove questa prassi si prolungasse, si potrebbero configurare sia l’interruzione di un pubblico servizio, sia il diritto al risarcimento dei danni per la mancata erogazione del servizio nei metodi e secondo l’orario delle lezioni fissate per legge.
Pertanto i genitori facciano presente ai Dirigenti Scolastici l’esistenza della Sentenza 59/04 della Corte dei Conti e della Nota Ministeriale del 2009, al fine di affermare subito la nomina di un supplente e, in particolare, anche per il sostegno.